| Codice Europeo
sull'informativa precontrattuale LAdiconsum ha esaminato la "Raccomandazione europea su
informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono
mutui per la casa dabitazione" (C(2001) 477) e il relativo "codice
deontologico per linformativa precontrattuale
", per valutarne la
possibilità di attuazione da parte del sistema bancario nazionale, evidenziando eventuali
difficoltà di applicazione, infine ha elaborato alcune possibili proposte migliorative.
In particolare sono emersi tre aspetti di
carattere generale:
- La necessità di unificare in un unico documento (il codice
europeo) il dettato della Raccomandazione europea e la vigente normativa nazionale sulla
trasparenza bancaria.
- Una distinzione tra le norme dinteresse particolare
del consumatore e quelle di carattere più generale, tese al recepimento e al
miglioramento del codice europeo.
- La difficoltà di recepire alcune delle previsione del
Codice europeo.
Nel merito dellarticolato della
Raccomandazione e dei due allegati relativi allinformazione generalizzata e
personalizzata ai consumatori, lAdiconsum ha rilevato.
- Il secondo "considerando" prevede che la
Raccomandazione sia applicabile esclusivamente per la casa dabitazione. Sarebbe
utile che le previsioni della Raccomandazione siano, chiaramente estese a tutti i mutui
per l'abitazione (quindi anche "seconda" casa) e applicabili in tutti i casi
previsti dalla legislazione nazionale (ad esempio, acquisto per i figli).
- Il sesto "considerando" prevede la costituzione e
la pubblicità di un registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la
casa dabitazione. Sarebbe utile che tale registro sia disponibile e consultabile
almeno presso lAssociazione Bancaria Italiana.
- Articolo 2. Vedi considerazioni 2° considerando.
- Articolo 3. Per la decisione sullaccettazione da parte
del consumatore V. osservazioni allegato 1 punto 11.
- Articolo 4. Nellinformativa potrebbero essere inserite
le previsioni delle Deliberazioni del CICR del 9 febbraio 2001 relative alla comunicazione
annuale dei csoti per il mutuatario in caso di estinzione anticipata del mutuo.
- Articolo 5. Sarebbe utile che un monitoraggio similare sia
effettuato a livello nazionale tra le parti firmatarie del "codice europeo".
- Allegato I B.6. Dovrebbe essere espressamente riportato che:
1) i costi per leventuale intermediazione sono inseriti nel calcolo del TAEG 2)
lintermediario deve essere iscritto allalbo dei mediatori creditizi, 3) le
spese e commissioni a favore dellintermediario debbono essere corrisposte
esclusivamente nel caso di concessione del mutuo; 4) i contratti dintermediazione
abbiamo crismi di regolarità condivisi dai soggetti firmatari del codice europeo.
- Allegato I B.9. Attualmente tale informazione non è
prevista né è fornita in caso di richiesta, per la mancanza di conoscenza da parte degli
addetti, e per la normativa nazionale, sottoposta a continue modifiche e interpretazioni.
E necessario trovare una soluzione tecnica valida (ad esempio, una breve sintesi
delle indicazioni previste nella dichiarazione dei redditi, da aggiornare annualmente).
- Allegato I B.11. La previsione deve essere meglio chiarita,
poiché attualmente non esiste la possibilità di ripensamento. E da chiarire se si
riferisce a operazioni on line, oppure nel caso di presenza di un intermediario, oppure
alla consegna del preventivo, ecc..
- Allegato I B.12. Dovrebbe essere aggiunto che il cliente
deve ricevere copia del codice e non che la copia è disponibile.
- Allegato II.4. TAEG o il tasso effettivo equivalente, in
Italia non è ancora previsto. Sarebbe utile, riportare il TAEG perché la formula è
espressamente prevista da norme comunitarie. Formula, a modo di esempio, che potrebbe
esser riportata nellinformativa.
- Allegato II.9. Potrebbe essere inserita anche la voce
relativa a rimborsi di capitale a scadenze predeterminate, ma per importo non definito
inizialmente (ad esempio, rimborso minimo ogni
. anni di un capitale di
..).
- Allegato II.11. Dovrebbero essere chiaramente differenziate
le assicurazioni obbligatorie (da inserire nel calcolo del TAEG) e quelle volontarie. La
scelta dellassicurazione dovrebbe essere lasciata in via di principio al
consumatore. Inoltre, non sembrano esistere, in Italia, assicurazioni contro il rischio di
disoccupazione.
- Allegato II.12. V. punto articolo 4.
- Allegato II.13. Prevedere espressamente la competenza
dellUfficio Reclami e la consegna del regolamento sulloperatività
dellUfficio stesso.
- Allegato II.15. Lobbligatorietà dellapertura
del conto corrente bancario deve: 1) essere espressamente prevista; 2) se non prevista
espressamente il mutuatario non può essere "consigliato" allapertura.
Linformativa, infine potrebbe/dovrebbe
includere le seguenti ulteriori voci:
- Momento di fissazione del tasso dinteresse.
- Momento di erogazione (delibera, rogito, consolidamento
ipoteca).
- Tassi moratori.
Infine, in occasione della verifica del
"codice" al tavolo ABI-Associazioni di consumatori, potrebbe essere utilizzata
per lattuazione dellordine del giorno collegato alla legge n. 24 del 28
febbraio 2001, sulla riduzione delle penali per estinzione anticipata dei mutui fondiari.
Il 5 marzo 2001 le rappresentanze bancarie e
quelle dei consumatori, hanno firmato, a livello europeo, un Protocollo per un codice sui
mutui ipotecari e per una maggiore trasparenza e informazione al consumatore.
Il codice si esplica attraverso un formulario
standardizzato (European standardised information sheet), predisposto dalla banca
mutuante, utile per confrontare le offerte alla clientela, che potrà ottenerne copia
presso le banche che lo adotteranno.
Le informazioni, generalizzate e
personalizzate, riguarderanno, tra l'altro, il tipo di tasso proposto (fisso, variabile,
misto) i costi aggiuntivi, l'esatto ammontare delle rate, le condizioni per l'estinzione
anticipata.
Il vantaggio del codice, che consente
larmonizzazione a livello europeo del prodotto, è una scelta più consapevole da
parte della clientela, aprire ad una maggiore concorrenza i sistemi bancari e consentire
l'erogazione di mutui transfrontalieri.
Ladesione delle banche al "Codice
deontologico per linformativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa di
abitazione" è volontaria, ma le associazioni nazionali, tra cui l'A.B.I., hanno già
comunicato che si attiveranno presso le proprie associate per la sua adozione.
La comunicazione delladesione al Codice
è prevista entro il 5 settembre 2002. Successivamente il codice sarà posto a
disposizione della clientela.
Il codice è parte integrante della
Raccomandazione emessa dalla Commissione Europea, il 1° marzo 2001 n. 2001/193/CE,
sull'informazione armonizzata sui mutui, che ha lobiettivo di un mercato unico
europeo per tutti i servizi finanziari con un alto livello di tutela per i consumatori.
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 1°
marzo 2001 sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di
credito che offrono mutui per la casa d'abitazione
[notificata con il numero C(2001) 477]
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
10.3.2001 L 69/25
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino, considerano quanto segue:
- La realizzazione di un mercato unico per i servizi
finanziari, che offra ai consumatori un alto livello di tutela, costituisce un obiettivo
prioritario per la Comunità. La stipulazione di un contratto di mutuo per la casa
d'abitazione è spesso il più importante impegno finanziario che il consumatore assume.
L'offerta di mutui per la casa d'abitazione è, nell'ambito dei servizi finanziari, un
settore che può trarre benefici considerevoli dall'incremento degli scambi
transfrontalieri, purché siano predisposte adeguate misure di protezione.
- In questo contesto è indispensabile che le informazioni
precontrattuali riguardanti le condizioni alle quali i mutui per la casa d'abitazione
vengono offerti nell'ambito della Comunità siano trasparenti e comparabili. A tal fine è
opportuno che gli istituti i credito offerenti mutui per la casa d'abitazione siano
invitati a fornire ai consumatori due tipi di informativa armonizzata: una contenente
informazioni generali e l'altra informazione personalizzate. Le informazioni
personalizzate dovrebbero essere fornite secondo un modello scritto uniforme, denominato
"prospetto informativo europeo standardizzato".
- Le singole informazioni generali e personalizzate da fornire
ai consumatori sia quelle generali sia quelle personalizzate sono state
negoziate, sotto il patrocinio della Commissione, dalle associazioni e federazioni che
rappresentano gli istituti di credito e di consumatori.
Tali negoziati hanno dato origine al "codice deontologico per
l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa d'abitazione" (in
appresso: il "codice"), copia del quale può ottenersi presso gli istituti di
credito aderenti. L'adesione al codice è aperta a tutti gli istituti di credito che
offrono mutui per la casa d'abitazione, a prescindere dalla loro appartenenza a una delle
associazioni o federazioni partecipanti alla negoziazione.
- In alcuni Stati membri già esistono obblighi supplementari
riguardo all'informativa da fornire ai consumatori sui mutui per la casa d'abitazione. È
auspicabile che tali elementi informativi supplementari siano incorporati in quelli
contenuti nel "prospetto informativo europeo standardizzato", in modo da
garantire ai consumatori la comparabilità transfrontaliera dell'informazione a livello
europeo. Qualsiasi Stato membro il quale prescriva agli istituti di credito d'altri Stati
membri l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali ulteriori rispetto a quelle
previste negli allegati è invitato a garantire che queste informazioni siano conformi
alla normativa comunitaria.
- La presente raccomandazione si applica ai mutui nazionali e
transfrontalieri, eccezion fatta per i contratti di credito rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia i credito al consumo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
- La Commissione istituirà un registro centrale degli
istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione, il quale indichi se i
singoli istituti aderiscono al codice nonché la data in cui gli stessi hanno notificato
l'eventuale adesione alla Commissione. La Commissione provvederà, con ogni mezzo
adeguato, a che il grande pubblico possa consultare detto registro centrale.
- La Commissione seguirà l'attuazione della presente
raccomandazione e ne valuterà l'efficacia. Qualora l'attuazione delle disposizioni della
presente raccomandazione risulti insufficiente, la Commissione valuterà l'opportunità di
proporre provvedimenti legislativi vincolanti,
( 1 ) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.
( 2 ) GU L 101 ell'1.4.1998, pag. 17.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
10.3.2001 L 69/26
RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente raccomandazione riguarda
l'informativa precontrattuale da fornire ai consumatori in merito ai mutui nazionali o
transfrontalieri per la casa d'abitazione.
I mutui che rientrano nel campo d'applicazione
della direttiva 87/102/CE sono esclusi dall'ambito della presente raccomandazione.
Articolo 2
Definizione
Ai fini della presente raccomandazione
s'intende per "mutuo per la casa d'abitazione" qualsiasi credito concesso al
consumatore per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile privato di cui egli abbia
o intenda acquisire la proprietà, garantito da ipoteca o altra garanzia comunemente usata
al riguardo negli Stati membri.
Articolo 3
Principi
L'istituto di credito fornisce al consumatore,
nel corso della fase precontrattuale:
- informazioni generali, secondo quanto indicato all'allegato
I;
- informazioni personalizzate da presentarsi nell'ambito del
"prospetto informativo europeo standardizzato", secondo quanto indicato
all'allegato II.
L'istituto di credito indica inoltre al
consumatore il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'organismo competente cui i
consumatori possono rivolgersi in caso di difficoltà relative all'applicazione del codice
deontologico riguardante l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo per
la casa d'abitazione (nel prosieguo: "il codice").
La decisione definitiva d'accettazione
dell'offerta di credito spetta al consumatore.
Articolo 4
Obblighi nazionali d'informazione
precontrattuale supplementare destinata ai consumatori
Nei casi in cui obblighi preesistenti a
livello nazionale prescrivano di fornire al consumatore informazioni precontrattuali
supplementari, gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché queste informazioni
possano essere incorporate in quelle previste nel "prospetto informativo europeo
standardizzato" in modo tale da salvaguardare la comparabilità transfrontaliera
dell'informazione.
Ciascuno Stato membro è inoltre invitato a
provvedere affinché tali obblighi supplementari incombano agli istituti di credito
d'altri Stati membri, che offrano mutui per la casa d'abitazione nel suo territorio, solo
qualora rispondano alla normativa comunitaria.
In tali casi, lo Stato membro ospitante è
invitato a notificare detti obblighi alla Commissione affinché questa possa valutarli
nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.
Articolo 5
Istituzione del
registro da parte della Commissione
La Commissione istituisce il registro centrale
degli istituti di credito che offrono mutui per la casa dabitazione; tale registro
indica se i singoli istituti aderiscono o non aderiscono al codice.
Articolo 6
Monitoraggio da parte
della Commissione
La Commissione segue l'attuazione della
presente raccomandazione.
Dopo due anni dall'adozione della medesima,
essa ne valuterà l'efficacia in base alla propria attività di monitoraggio, alle
relazioni annuali redatte dall'associazione europea del settore creditizio nonché da
qualsiasi altra informazione disponibile.
Articolo 7
Disposizioni finali
Gli Stati membri e gli istituti di credito che
offrono mutui per la casa d'abitazione nella Comunità, anche non aderenti alle
associazioni o federazioni che hanno negoziato il codice, sono invitati a conformarsi alla
presente raccomandazione entro il 30 settembre 2002.
Articolo 8
Destinatari
La presente raccomandazione è destinata agli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2001.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
ALLEGATO I
L'informativa iniziale relativa ai contratti
di mutuo per la casa d'abitazione deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti
informazioni, presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l'informativa
iniziale:
A. Istituto erogante il mutuo
1. Nome e indirizzo dell'istituto.
2. Nome e indirizzo dell'eventuale
intermediario.
B. Contratti i mutuo per la casa
d'abitazione
- Scopi per i quali la somma data in prestito può essere
utilizzata.
- Forme di garanzia.
- Descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve
descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile,
comprese le relative implicazioni per il consumatore.
- Tipo di tassi d'interesse fissi, variabili e
combinazioni degli stessi.
- Indicazione del costo per il consumatore di un contratto
tipo di mutuo.
- Elenco delle voci di spesa attinenti alla stipula del
contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d'intermediazione,
.
- Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per
restituire la somma all'istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle
eventuali rate).
- L'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal
caso, a quali condizioni).
- L'eventuale necessità di una perizia sul valore
dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione.
- Informazioni generali su sgravi fiscali relativi agli
interessi sui mutui per la casa d'abitazione o altri sussidi pubblici correnti, o
informazioni su ove ottenere ulteriori indicazioni.
- La durata dell'eventuale periodo di riflessione.
- La conferma che l'istituto aderisce al codice, e
l'indicazione della disponibilità presso l'istituto di copia dello stesso.
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