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Novembre 2001

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Codice Europeo sull'informativa precontrattuale

L’Adiconsum ha esaminato la "Raccomandazione europea su informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d’abitazione" (C(2001) 477) e il relativo "codice deontologico per l’informativa precontrattuale …", per valutarne la possibilità di attuazione da parte del sistema bancario nazionale, evidenziando eventuali difficoltà di applicazione, infine ha elaborato alcune possibili proposte migliorative.

In particolare sono emersi tre aspetti di carattere generale:

  1. La necessità di unificare in un unico documento (il codice europeo) il dettato della Raccomandazione europea e la vigente normativa nazionale sulla trasparenza bancaria.
  2. Una distinzione tra le norme d’interesse particolare del consumatore e quelle di carattere più generale, tese al recepimento e al miglioramento del codice europeo.
  3. La difficoltà di recepire alcune delle previsione del Codice europeo.

Nel merito dell’articolato della Raccomandazione e dei due allegati relativi all’informazione generalizzata e personalizzata ai consumatori, l’Adiconsum ha rilevato.

  • Il secondo "considerando" prevede che la Raccomandazione sia applicabile esclusivamente per la casa d’abitazione. Sarebbe utile che le previsioni della Raccomandazione siano, chiaramente estese a tutti i mutui per l'abitazione (quindi anche "seconda" casa) e applicabili in tutti i casi previsti dalla legislazione nazionale (ad esempio, acquisto per i figli).
  • Il sesto "considerando" prevede la costituzione e la pubblicità di un registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d’abitazione. Sarebbe utile che tale registro sia disponibile e consultabile almeno presso l’Associazione Bancaria Italiana.

 

  • Articolo 2. Vedi considerazioni 2° considerando.
  • Articolo 3. Per la decisione sull’accettazione da parte del consumatore V. osservazioni allegato 1 punto 11.
  • Articolo 4. Nell’informativa potrebbero essere inserite le previsioni delle Deliberazioni del CICR del 9 febbraio 2001 relative alla comunicazione annuale dei csoti per il mutuatario in caso di estinzione anticipata del mutuo.
  • Articolo 5. Sarebbe utile che un monitoraggio similare sia effettuato a livello nazionale tra le parti firmatarie del "codice europeo".

 

  • Allegato I B.6. Dovrebbe essere espressamente riportato che: 1) i costi per l’eventuale intermediazione sono inseriti nel calcolo del TAEG 2) l’intermediario deve essere iscritto all’albo dei mediatori creditizi, 3) le spese e commissioni a favore dell’intermediario debbono essere corrisposte esclusivamente nel caso di concessione del mutuo; 4) i contratti d’intermediazione abbiamo crismi di regolarità condivisi dai soggetti firmatari del codice europeo.
  • Allegato I B.9. Attualmente tale informazione non è prevista né è fornita in caso di richiesta, per la mancanza di conoscenza da parte degli addetti, e per la normativa nazionale, sottoposta a continue modifiche e interpretazioni. E’ necessario trovare una soluzione tecnica valida (ad esempio, una breve sintesi delle indicazioni previste nella dichiarazione dei redditi, da aggiornare annualmente).
  • Allegato I B.11. La previsione deve essere meglio chiarita, poiché attualmente non esiste la possibilità di ripensamento. E’ da chiarire se si riferisce a operazioni on line, oppure nel caso di presenza di un intermediario, oppure alla consegna del preventivo, ecc..
  • Allegato I B.12. Dovrebbe essere aggiunto che il cliente deve ricevere copia del codice e non che la copia è disponibile.
  • Allegato II.4. TAEG o il tasso effettivo equivalente, in Italia non è ancora previsto. Sarebbe utile, riportare il TAEG perché la formula è espressamente prevista da norme comunitarie. Formula, a modo di esempio, che potrebbe esser riportata nell’informativa.
  • Allegato II.9. Potrebbe essere inserita anche la voce relativa a rimborsi di capitale a scadenze predeterminate, ma per importo non definito inizialmente (ad esempio, rimborso minimo ogni …. anni di un capitale di …..).
  • Allegato II.11. Dovrebbero essere chiaramente differenziate le assicurazioni obbligatorie (da inserire nel calcolo del TAEG) e quelle volontarie. La scelta dell’assicurazione dovrebbe essere lasciata in via di principio al consumatore. Inoltre, non sembrano esistere, in Italia, assicurazioni contro il rischio di disoccupazione.
  • Allegato II.12. V. punto articolo 4.
  • Allegato II.13. Prevedere espressamente la competenza dell’Ufficio Reclami e la consegna del regolamento sull’operatività dell’Ufficio stesso.
  • Allegato II.15. L’obbligatorietà dell’apertura del conto corrente bancario deve: 1) essere espressamente prevista; 2) se non prevista espressamente il mutuatario non può essere "consigliato" all’apertura.

L’informativa, infine potrebbe/dovrebbe includere le seguenti ulteriori voci:

  • Momento di fissazione del tasso d’interesse.
  • Momento di erogazione (delibera, rogito, consolidamento ipoteca).
  • Tassi moratori.

 

Infine, in occasione della verifica del "codice" al tavolo ABI-Associazioni di consumatori, potrebbe essere utilizzata per l’attuazione dell’ordine del giorno collegato alla legge n. 24 del 28 febbraio 2001, sulla riduzione delle penali per estinzione anticipata dei mutui fondiari.

Il 5 marzo 2001 le rappresentanze bancarie e quelle dei consumatori, hanno firmato, a livello europeo, un Protocollo per un codice sui mutui ipotecari e per una maggiore trasparenza e informazione al consumatore.

Il codice si esplica attraverso un formulario standardizzato (European standardised information sheet), predisposto dalla banca mutuante, utile per confrontare le offerte alla clientela, che potrà ottenerne copia presso le banche che lo adotteranno.

Le informazioni, generalizzate e personalizzate, riguarderanno, tra l'altro, il tipo di tasso proposto (fisso, variabile, misto) i costi aggiuntivi, l'esatto ammontare delle rate, le condizioni per l'estinzione anticipata.

Il vantaggio del codice, che consente l’armonizzazione a livello europeo del prodotto, è una scelta più consapevole da parte della clientela, aprire ad una maggiore concorrenza i sistemi bancari e consentire l'erogazione di mutui transfrontalieri.

L’adesione delle banche al "Codice deontologico per l’informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa di abitazione" è volontaria, ma le associazioni nazionali, tra cui l'A.B.I., hanno già comunicato che si attiveranno presso le proprie associate per la sua adozione.

La comunicazione dell’adesione al Codice è prevista entro il 5 settembre 2002. Successivamente il codice sarà posto a disposizione della clientela.

Il codice è parte integrante della Raccomandazione emessa dalla Commissione Europea, il 1° marzo 2001 n. 2001/193/CE, sull'informazione armonizzata sui mutui, che ha l’obiettivo di un mercato unico europeo per tutti i servizi finanziari con un alto livello di tutela per i consumatori.

 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2001 sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione

[notificata con il numero C(2001) 477]

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10.3.2001 L 69/25

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino, considerano quanto segue:

  1. La realizzazione di un mercato unico per i servizi finanziari, che offra ai consumatori un alto livello di tutela, costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità. La stipulazione di un contratto di mutuo per la casa d'abitazione è spesso il più importante impegno finanziario che il consumatore assume. L'offerta di mutui per la casa d'abitazione è, nell'ambito dei servizi finanziari, un settore che può trarre benefici considerevoli dall'incremento degli scambi transfrontalieri, purché siano predisposte adeguate misure di protezione.
  2. In questo contesto è indispensabile che le informazioni precontrattuali riguardanti le condizioni alle quali i mutui per la casa d'abitazione vengono offerti nell'ambito della Comunità siano trasparenti e comparabili. A tal fine è opportuno che gli istituti i credito offerenti mutui per la casa d'abitazione siano invitati a fornire ai consumatori due tipi di informativa armonizzata: una contenente informazioni generali e l'altra informazione personalizzate. Le informazioni personalizzate dovrebbero essere fornite secondo un modello scritto uniforme, denominato "prospetto informativo europeo standardizzato".
  3. Le singole informazioni generali e personalizzate da fornire ai consumatori — sia quelle generali sia quelle personalizzate — sono state negoziate, sotto il patrocinio della Commissione, dalle associazioni e federazioni che rappresentano gli istituti di credito e di consumatori.

    Tali negoziati hanno dato origine al "codice deontologico per l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa d'abitazione" (in appresso: il "codice"), copia del quale può ottenersi presso gli istituti di credito aderenti. L'adesione al codice è aperta a tutti gli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione, a prescindere dalla loro appartenenza a una delle associazioni o federazioni partecipanti alla negoziazione.

  4. In alcuni Stati membri già esistono obblighi supplementari riguardo all'informativa da fornire ai consumatori sui mutui per la casa d'abitazione. È auspicabile che tali elementi informativi supplementari siano incorporati in quelli contenuti nel "prospetto informativo europeo standardizzato", in modo da garantire ai consumatori la comparabilità transfrontaliera dell'informazione a livello europeo. Qualsiasi Stato membro il quale prescriva agli istituti di credito d'altri Stati membri l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali ulteriori rispetto a quelle previste negli allegati è invitato a garantire che queste informazioni siano conformi alla normativa comunitaria.
  5. La presente raccomandazione si applica ai mutui nazionali e transfrontalieri, eccezion fatta per i contratti di credito rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia i credito al consumo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
  6. La Commissione istituirà un registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione, il quale indichi se i singoli istituti aderiscono al codice nonché la data in cui gli stessi hanno notificato l'eventuale adesione alla Commissione. La Commissione provvederà, con ogni mezzo adeguato, a che il grande pubblico possa consultare detto registro centrale.
  7. La Commissione seguirà l'attuazione della presente raccomandazione e ne valuterà l'efficacia. Qualora l'attuazione delle disposizioni della presente raccomandazione risulti insufficiente, la Commissione valuterà l'opportunità di proporre provvedimenti legislativi vincolanti,

( 1 ) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

( 2 ) GU L 101 ell'1.4.1998, pag. 17.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10.3.2001 L 69/26

RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente raccomandazione riguarda l'informativa precontrattuale da fornire ai consumatori in merito ai mutui nazionali o transfrontalieri per la casa d'abitazione.

I mutui che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 87/102/CE sono esclusi dall'ambito della presente raccomandazione.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente raccomandazione s'intende per "mutuo per la casa d'abitazione" qualsiasi credito concesso al consumatore per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile privato di cui egli abbia o intenda acquisire la proprietà, garantito da ipoteca o altra garanzia comunemente usata al riguardo negli Stati membri.

Articolo 3

Principi

L'istituto di credito fornisce al consumatore, nel corso della fase precontrattuale:

  1. informazioni generali, secondo quanto indicato all'allegato I;
  2. informazioni personalizzate da presentarsi nell'ambito del "prospetto informativo europeo standardizzato", secondo quanto indicato all'allegato II.

L'istituto di credito indica inoltre al consumatore il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'organismo competente cui i consumatori possono rivolgersi in caso di difficoltà relative all'applicazione del codice deontologico riguardante l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione (nel prosieguo: "il codice").

La decisione definitiva d'accettazione dell'offerta di credito spetta al consumatore.

Articolo 4

Obblighi nazionali d'informazione precontrattuale supplementare destinata ai consumatori

Nei casi in cui obblighi preesistenti a livello nazionale prescrivano di fornire al consumatore informazioni precontrattuali supplementari, gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché queste informazioni possano essere incorporate in quelle previste nel "prospetto informativo europeo standardizzato" in modo tale da salvaguardare la comparabilità transfrontaliera dell'informazione.

Ciascuno Stato membro è inoltre invitato a provvedere affinché tali obblighi supplementari incombano agli istituti di credito d'altri Stati membri, che offrano mutui per la casa d'abitazione nel suo territorio, solo qualora rispondano alla normativa comunitaria.

In tali casi, lo Stato membro ospitante è invitato a notificare detti obblighi alla Commissione affinché questa possa valutarli nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Istituzione del registro da parte della Commissione

La Commissione istituisce il registro centrale degli istituti di credito che offrono mutui per la casa d’abitazione; tale registro indica se i singoli istituti aderiscono o non aderiscono al codice.

Articolo 6

Monitoraggio da parte della Commissione

La Commissione segue l'attuazione della presente raccomandazione.

Dopo due anni dall'adozione della medesima, essa ne valuterà l'efficacia in base alla propria attività di monitoraggio, alle relazioni annuali redatte dall'associazione europea del settore creditizio nonché da qualsiasi altra informazione disponibile.

Articolo 7

Disposizioni finali

Gli Stati membri e gli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione nella Comunità, anche non aderenti alle associazioni o federazioni che hanno negoziato il codice, sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 30 settembre 2002.

Articolo 8

Destinatari

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'informativa iniziale relativa ai contratti di mutuo per la casa d'abitazione deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti informazioni, presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l'informativa iniziale:

A. Istituto erogante il mutuo

1. Nome e indirizzo dell'istituto.

2. Nome e indirizzo dell'eventuale intermediario.

B. Contratti i mutuo per la casa d'abitazione

  1. Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata.
  2. Forme di garanzia.
  3. Descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore.
  4. Tipo di tassi d'interesse — fissi, variabili e combinazioni degli stessi.
  5. Indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo.
  6. Elenco delle voci di spesa attinenti alla stipula del contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d'intermediazione, ….
  7. Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma all'istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle eventuali rate).
  8. L'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal caso, a quali condizioni).
  9. L'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione.
  10. Informazioni generali su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui per la casa d'abitazione o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su ove ottenere ulteriori indicazioni.
  11. La durata dell'eventuale periodo di riflessione.
  12. La conferma che l'istituto aderisce al codice, e l'indicazione della disponibilità presso l'istituto di copia dello stesso.

 

Per leggere l'articolo completo (con l'allegato 2) cliccate qui
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